Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 09/01/2006 n. 52

Art. 101 - Sostituzione dell'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.».

Art. 102 - Sostituzione dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 113 (Ripartizioni parziali). Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori ammessi con riserva;

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.».

Art. 103 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.».

Art. 104 - Sostituzione dell'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.».

Art. 105 - Sostituzione dell'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 115 (Pagamento ai creditori). Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purchè tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.».

Art. 106 - Sostituzione dell'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 116 (Rendiconto del curatore). Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonchè in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.».

Art. 107 - Sostituzione dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 117 (Ripartizione finale). Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.». Capo IX MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO VIII DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 108 - Modifiche all'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), le parole: «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito»;

b) al primo comma, numero 2), le parole: «il compenso del curatore e le spese di procedura» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione»;

c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, ac- certata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.»;

d) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».

Art. 109 - Modifiche all'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente

articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».

Art. 110 - Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.».

Art. 111 - Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;

b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabili sce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.»;

c) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.».

Art. 112 - Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».

Art. 113 - Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «67-bis»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».

Art. 114 - Sostituzione dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 124 (Proposta di concordato). La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purchè i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta può prevedere:

 

Pagina 9/13 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional